ACCESSO CIVICO
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, L’ACCESSO CIVICO E L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
– Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato
SEZIONE ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Amministrazione.
Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 1, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.
Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: personale assegnato alla Segreteria di Presidenza.
Non verranno prese in considerazione comunicazioni non attinenti l’esercizio del diritto di accesso civico.
Segreteria di Presidenza
tel: 055/4368753
e-mail: ordine.toscana@chimici.org
In caso di ritardo o mancata risposta il titolare del potere sostitutivo è attribuito al Consigliere dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana
tel: 055/4368753
e-mail: ordine.toscana@chimici.org
Modulo accesso civico
scarica il modulo
Modulo potere sostitutivo
scarica il modulo
ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI
L’accesso generalizzato, risulta disciplinato al comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che così recita “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.
La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:
Segreteria dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana
via email: ordine.toscana@chimici.org oppure segreteria@chimicifisicitoscana.it oppure ordine.toscana@pec.chimici.org
via posta ordinaria, all’indirizzo:
ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA TOSCANA
Via Panciatichi n. 96
50127 – Firenze
L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.Lgs. 33/2013. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali. Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato. Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.