Tariffe
DECRETO LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evazione fiscale.
Data:
29 Marzo 2012
DECRETO LEGGE 4 luglio 2006, n. 223
D.M. 25 marzo 1986
Adeguamento della tariffa professionale dei chimici
Adeguamento ISTAT delle parcelle professionali 2008
Il DM 25/3/1986 e l’Adeguamento ISTAT sono a cura del Consiglio Nazionale dei Chimici
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Compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria
in materia civile e penale
Il D.M. 30 maggio 2002 (G.U. 5/8/2002 n. 182) ha rideterminato gli onorari (vacazioni) delle prestazioni commisurati al tempo impiegato cioè per quelle prestazioni non previste nelle tabelle allegate al D.M. di cui all’art. 4 della L. 8/7/1980 n. 319 , stabilendo che il compenso per la 1° vacazione è di Euro 14,68 e per ciascuna delle successive è di euro 8,15.
Rimane stabilito:
– che la vacazione è di 2 ore (2° cpv. art. 4 della L. 8/7/1980 n. 319);
– che il Giudice non può liquidare più di 4 vacazioni al giorno (5° cpv. art. 4 della L. 8/7/1980 n. 319);
– che il Magistrato è tenuto a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipenden-temente dal termine assegnato per il deposito della relazione (7° cpv. art. 4 L. 8/7/1980 n. 319).
Premesso quanto la normativa stabilisce, si richiamano i colleghi ad una utilizzazione corretta della liquidazione della propria prestazione, mediante il compenso a vacazione, tale da non determinare riduzioni da parte del Magistrato che deve autorizzare la liquidazione della notula
Ultimo aggiornamento
7 Dicembre 2018, 13:31