Segnalazioni di illecito – Whistleblowing

Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 24/2023 l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana  ha adottato due appositi canali interni per ricevere segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente pubblico, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, il Whistleblowing.

Le segnalazioni devono riguardare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ovvero qualsiasi altro tipo di illecito, atto od omissione espressamente previsto dall’art. 2 del D.Lgs.24/2023 (decreto attuativo della direttiva (UE) 2019/1937).

Affinché siano effettive, le segnalazioni devono riguardare comportamenti sospetti debitamente circostanziati, casi di cattiva gestione amministrativa, episodi di corruzione (o altri reati contro la pubblica amministrazione) e irregolarità che danneggiano l’interesse pubblico, dei quali il segnalante ha avuto conoscenza in conseguenza del suo rapporto con l’Ordine.

Per consentire una verifica accurata della validità delle informazioni riportate, le segnalazioni devono essere quanto più dettagliatamente documentate.

I soggetti legittimati a presentare la segnalazione sono quindi dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, imprese che svolgono la propria attività presso o per conto dell’Ordine.

La tutela a favore delle persone segnalanti si applica sia nelle fasi precontrattuali (p.es. periodo di prova; processo di selezione) che alla cessazione del rapporto, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela della riservatezza del segnalante è inoltre garantita dalla adozione di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, rispettose della normativa vigente. Tutte le segnalazioni sono ricevute, visualizzate e gestite esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, formalmente impegnato alla riservatezza.

Come effettuare una segnalazione

L’Ordine ha predisposto i seguenti canali di segnalazione:

  • Canale interno: la FNCF ha predisposto i seguenti canali di segnalazione:

In caso di segnalazione in forma anonima questa avrà seguito solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla, indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.
Tutte le segnalazioni whistleblowing sono totalmente sottratte al diritto di accesso da parte di terzi.

  • Canale esterno: la segnalazione all’ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità può essere effettuata laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
    • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
    • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
    • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per maggiori informazioni sulla normativa

Per maggiori informazioni generali sulla normativa si rinvia a: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Allegati:
Procedura di gestione delle segnalazioni
Modello di informativa privacy tra ente e segnalante

Ultimo aggiornamento

23 Gennaio 2024, 14:03