La Direzione Generale del Ministero della Salute con nota prot. 0054963-P-25/20/2021 del 25 ottobre 2021 ha riscontrato la richiesta della Federazione prot 1379/21/fncf/fta confermando che anche per i Chimici ed i Fisici, l’art. 4 del D.L.44/2021 “prevede espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.” In particolare l’Ufficio Legislativo del Ministero afferma che “occorre interpretare la disposizione in esame in modo estensivo, considerando l’elenco dei luoghi ove prestano servizio i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario come non tassativo e qualificando la stessa nozione di strutture sanitarie in senso estensivo”.
Secondo il parere della Direzione Generale del Ministero della Salute l’adempimento dell’obbligo vaccinale è da intendersi per i Chimici e per i Fisici requisito imprescindibile “in tutte le situazioni che nell’esercizio della professione sanitaria o nella prestazione di attività di assistenza possono comportare il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2: tali situazioni si manifestano, di regola, secondo l’id quod prelumque accidit nei luoghi indicati al comma 1 o nelle situazioni che implicano contatti interpersonali, senza tuttavia esaurirsi in esse, dovendosi ricomprendere anche tutte quelle che comportano il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”