L’art. 1 comma 1 del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’Epap “Gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti o registrati all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ancorchè svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente” L’iscritto all’albo deve presentare domanda all’Ente entro e non oltre sessanta giorni dalla insorgenza dei requisiti richiesti, a mezzo posta raccomandata a.