Autocertificazione – Certificato iscrizione all’Albo

Autocertificazione di iscrizione all’Albo L’autocertificazione è la dichiarazione, prevista dagli artt.

Data:
21 Aprile 2022

Autocertificazione – Certificato iscrizione all’Albo

Autocertificazione di iscrizione all’Albo

L’autocertificazione è la dichiarazione, prevista dagli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, che sostituisce il rilascio di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d’ufficio.

Inoltre la Legge n. 183 del 12 novembre 2011, che modifica l’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, prevede che dal 01/01/2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono pertanto tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive o ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non possono più richiedere o accettare certificati e atti di notorietà.

Si allega un facsimile di autocertificazione

Rilascio certificato di iscrizione all’Albo

L’art. 40 del DPR 445/2000, modificato dalla Legge n. 183/2011, prevede che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Tali certificati sono sempre in bollo (€ 16.00 più eventuali diritti di segreteria) ad eccezione dei certificati emessi in regime di esenzioni secondo casi espressamente previsti dalla legge.

In questi casi è necessario indicare nella richiesta l’esatto motivo di esenzione ed il certificato riporterà l’indicazione dell’uso specifico a cui è destinato.
Pertanto la richiesta di un certificato “in carta libera” senza l’indicazione della norma in base alla quale il certificato è esente da bollo non può essere accolta dall’amministrazione senza incorrere nelle sanzioni previste anche per gli operatori di segreteria in solido con il richiedente.

Le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri tendenti ad ottenere il rilascio di certificati sono soggette all’imposta di bollo, qualora il certificato debba essere rilasciato in bollo.
Sul certificato sarà  apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Il certificato può essere spedito o ritirato dall’interessato previa esibizione di un documento di identità personale valido. Qualora l’interessato sia impossibilitato a provvedere personalmente, può delegare una persona di sua fiducia che si recherà allo sportello munito di:
a) proprio documento di identità
b) atto di delega in carta semplice
c) fotocopia del documento di identità del delegante

La richiesta di certificato può essere trasmessa anche tramite servizio postale allegando:
1. modulo di richiesta (in bollo se per certificato in bollo)
2. fotocopia del documento di riconoscimento valido
3. busta per la spedizione del certificato al proprio domicilio già affrancata ed intestata
4. marche da bollo (tante quante i certificati richiesti)
5. diritti di segreteria Euro 6 per ogni certificato. Il versamento deve essere effettuato tramite avviso PagoPA da richiedere preventivamente alla segreteria dell’Ordine tramite email all’indirizzo segreteria@chimicifisicitoscana.it   indicando cognome, nome, luogo e data di nascita.

Si allega facsimile di richiesta del certificato.

Ultimo aggiornamento

4 Settembre 2023, 13:57