Esami di stato

ESAMI DI STATO 2024

Gli esami di stato per chimico e chimico iunior si terranno nei mesi di luglio e novembre.
L’Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29/04/2024, che si allega, ha stabilito le date per la presentazione delle domande e l’inizio degli esami.
La domanda di ammissione alla prima sessione deve essere presentata entro e non oltre il 24 giugno 2024 mentre per la seconda sessione entro e non oltre il 21 ottobre 2024 presso la segreteria dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria presso cui si intende sostenere gli esami.
In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1 sono costituite da una prova orale – oltre che scritta o pratica (laddove previste dalla normativa) – da svolgersi in presenza…….” Art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29/04/2024.
I requisiti per sostenere l’esame di stato per chimico e chimico iunior sono stabiliti dal D.P.R. 328/2001 di cui si riportano gli articoli dal 35 al 39:

Capo VII PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35 (Sezioni e titoli professionali)
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “Sezione dei chimici”, “Sezione dei chimici iuniores”.
(omissis)

Art. 37 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 62/S – Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S – Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale.

Art. 38 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 – Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 – Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

Art. 39 (Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.”

Allegati (2)